Il Decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026 (cosiddetto Decreto PA 2026) introduce una novità molto attesa per i docenti che, dopo essere stati immessi in ruolo, risultano ancora inseriti nelle graduatorie di merito di altri concorsi ordinari.
La modifica interviene sull’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017 e risolve una situazione che negli ultimi anni ha interessato molti vincitori e idonei dei concorsi ordinari, compresi quelli collegati al PNRR.
La novità principale
Fino ad oggi, il docente che concludeva positivamente il periodo di formazione e prova veniva confermato in ruolo ma, contemporaneamente, era cancellato dalle altre graduatorie in cui risultava inserito.
Con il Decreto PA 2026 viene introdotta una deroga importante:
La cancellazione non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.
Di conseguenza, un docente confermato in ruolo potrà continuare a rimanere inserito nella graduatoria di merito di un altro concorso ordinario superato in precedenza o successivamente.
Perché la modifica è importante
La nuova norma tutela quei docenti che:
- sono stati assunti tramite una prima procedura concorsuale;
- hanno partecipato a un secondo concorso ordinario;
- hanno superato anche il secondo concorso;
- sono ancora in attesa di una proposta di assunzione dalla nuova graduatoria;
- nel frattempo hanno concluso positivamente l’anno di prova sul primo ruolo.
Con la disciplina precedente, il superamento dell’anno di prova poteva comportare la perdita della posizione nella seconda graduatoria.
Dal 2026 ciò non accade più se la graduatoria deriva da un concorso ordinario.
Cosa resta invariato
La regola generale del depennamento non viene abolita.
La cancellazione continua infatti ad applicarsi:
- alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE);
- alle graduatorie d’istituto;
- alle graduatorie derivanti da procedure concorsuali straordinarie;
- ad altre graduatorie concorsuali non espressamente qualificate come “concorsi ordinari”.
La modifica opera esclusivamente a favore delle graduatorie dei concorsi ordinari.
Il caso dei concorsi PNRR
I concorsi PNRR rientrano nelle procedure concorsuali ordinarie.
Un esempio pratico:
- docente assunto sulla classe di concorso A-12;
- durante l’anno di prova supera anche il concorso PNRR per la A-11;
- conclude positivamente l’anno di prova sulla A-12;
- non ha ancora ricevuto la nomina dalla graduatoria A-11.
Con le vecchie regole avrebbe rischiato il depennamento dalla seconda graduatoria.
Con la nuova normativa conserva il diritto a rimanere inserito nella graduatoria del secondo concorso ordinario e potrà eventualmente essere chiamato in futuro.
Naturalmente non sarà possibile mantenere contemporaneamente due rapporti di lavoro a tempo indeterminato: al momento della nuova proposta di immissione in ruolo il docente dovrà effettuare la scelta prevista dalle norme vigenti.
Quando scatta la cancellazione
Il decreto non modifica il momento in cui si producono gli effetti.
La cancellazione continua a verificarsi soltanto dopo:
- superamento del test finale;
- valutazione positiva del periodo di formazione e prova;
- conferma in ruolo.
Non basta quindi:
- accettare la nomina;
- firmare il contratto;
- prendere servizio;
- iniziare l’anno di prova.
L’effetto giuridico si realizza solo con la conferma definitiva in ruolo.
E le GPS?
Le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) non sono menzionate dall’articolo 13, comma 5.
Pertanto:
- non rientrano nel meccanismo di cancellazione previsto dalla norma;
- il docente di ruolo può permanere nelle GPS.
Resta però applicabile la disciplina contrattuale prevista dall’articolo 47 del CCNL Istruzione e Ricerca, che consente ai docenti di ruolo di accettare supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche soltanto su diversa classe di concorso o diversa tipologia di posto rispetto a quella di titolarità.
Schema riassuntivo
| Graduatoria | Effetto dopo il superamento dell’anno di prova |
|---|---|
| Graduatoria di merito di altro concorso ordinario | ✅ Permanenza in graduatoria |
| Graduatoria concorso PNRR (ordinario) | ✅ Permanenza in graduatoria |
| Graduatoria di procedura straordinaria | ❌ Cancellazione |
| Graduatorie ad Esaurimento (GAE) | ❌ Cancellazione |
| Graduatorie d’Istituto | ❌ Cancellazione |
| GPS | ✅ Nessuna cancellazione automatica |
In sintesi
Dal 7 agosto 2026 il docente confermato in ruolo non viene più depennato dalle graduatorie dei concorsi ordinari, compresi i concorsi PNRR. Rimangono invece soggette a cancellazione le graduatorie straordinarie, le GAE e le graduatorie d’istituto. Le GPS restano escluse dal meccanismo di depennamento previsto dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017.





